Riduzione delle prestazione

Se capita un incidente con un veicolo o con una macchina mentre si è in stato di ebbrezza sul lavoro, è possibile che vengano ridotte le prestazioni in contanti qualora si riscontri un legame di causalità tra il consumo di alcol e l’evento.

La legislazione sulla prevenzione degli infortuni distingue quelli professionali da quelli non professionali. Trattandosi di un infortunio sul lavoro, anche se dovuto all’alcol (negligenza grave ai sensi dell’art. 37, cpv. 2 LAINF1), la copertura assicurativa è garantita, salvo se c’è stato delitto. Secondo l’art. 21 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, «se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate».

Se la situazione è quella di un incidente con un veicolo o con una macchina mentre si è in stato di ebbrezza sul lavoro, è possibile che vengano ridotte le prestazioni in contanti (indennità giornaliere o rendite) qualora si riscontri un legame di causalità tra il consumo di alcol e l’evento. La disposizione non riguarda i costi di trattamento (art. 37, cpv. 3 LAINF2).

Per quanto riguarda gli infortuni non professionali che si verificano sotto l’influenza dell’alcol, l’assicurato subisce la perdita totale o parziale della copertura, anche se non c’è stato un delitto. Una negligenza grave o un atto temerario sono sufficienti all’applicazione di una simile decisione. Secondo l’art. 50 dell’OLAINF (Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni), «vi è atto temerario se l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli»3. Un consumo inappropriato ed eccessivo di alcol può corrispondere a questa definizione e quindi comportare una non entrata in materia per le prestazioni in contanti.

1 «In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA1, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.».
2«Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.».
3 «Sostanze generanti dipendenza sul luogo di lavoro: aspetti giuridici – Suva Pro»