Quadro giuridico

Benché le convenzioni di cura abbiano un valore giuridico limitato, impegnano la persona in questione a seguire un trattamento in cambio di una sospensione dei provvedimenti amministrativi adottati a causa delle inefficienze osservate.

La convenzione di cura non corrisponde ad alcun contratto tipo nel nostro diritto e deve essere qualificata come convenzione senza nome firmata dal lavoratore e dal superiore gerarchico e dal capo del personale o dal responsabile delle risorse umane, che rappresentano il datore di lavoro. Si tratta di un tipo di convenzione difficile da analizzare, poiché è arduo determinare la vera portata dei diritti e dei doveri delle parti. In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione, risulta problematico anche determinare il foro competente, che potrebbe essere la giurisdizione del lavoro o un tribunale ordinario.

Continua a leggere... Non è possibile determinare a priori come un tribunale interpreterebbe una convenzione del genere e la valutazione sarebbe certamente diversa a dipendenza del luogo del tribunale e della sua composizione. Non è tuttavia da escludere che il suo valore legale sia messo in dubbio, adducendo il fatto che non rispetta il diritto della personalità e che costituisce un impegno eccessivo per il lavoratore.

Va ricordato che il datore di lavoro ha il dovere di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328, cpv. 1 CO1). Fanno parte della personalità tutti gli elementi che appartengono alla sua vita privata. È quindi assai delicato per un datore di lavoro obbligare un lavoratore ad adottare un determinato comportamento fuori dalle ore di servizio. A titolo eccezionale, se il datore di lavoro è considerato un’impresa con un determinato orientamento, come un partito politico, un sindacato o un’associazione religiosa, il dovere di fedeltà del lavoratore è maggiore. Ciò potrebbe comportare per il datore di lavoro il diritto di stabilire direttive applicabili anche fuori dalle ore di lavoro.

È vero che il lavoratore può dare il proprio consenso a una convenzione di questo tipo, ma essa può essere considerata giuridicamente nulla se tale consenso costituisce un impegno eccessivo per la persona. L’articolo 27, cpv. 2 del Codice civile2 protegge la libertà personale e quella di decisione nei confronti di attese eccessive e contrarie alla morale.

In un caso concreto, la questione centrale non è quella di determinare se un lavoratore soffre di tale o talaltra malattia o dipendenza, ma di verificare se è idoneo al lavoro e se svolge correttamente la sua prestazione lavorativa in funzione dei criteri summenzionati.

 

1 «Il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.»
2«Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.»