Principio della libertà contrattuale

Il diritto svizzero dei contratti consente alle parti in causa (datore di lavoro e dipendente) di rescindere senza motivo un contratto di lavoro, a condizione che siano rispettati i termini previsti dalla legge.

Il diritto svizzero dei contratti si fonda sulla libertà contrattuale. Le parti hanno il diritto di rescindere liberamente e senza motivo il contratto di lavoro, a condizione che siano rispettati i termini previsti dalla legge. In questo ambito, la nostra legislazione differisce da quella della maggior parte degli Stati europei, vincolati dalla Convenzione 158 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Quest’ultima stabilisce che la rescissione del contratto deve essere fondata su un motivo legittimo riconducibile all’attitudine o alla condotta del lavoratore, oppure sulle esigenze del funzionamento dell’azienda.

È vero che «la parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto» (art. 335, cpv. 2 CO), ma una violazione di questo obbligo non ha alcun effetto sulla validità della rescissione. I rapporti di lavoro si concludono allo scadere del termine di disdetta, anche se il datore di lavoro rifiuta di comunicare, per iscritto, i motivi al lavoratore. Il rifiuto può tuttavia essere sanzionato indirettamente nell’eventuale processo sulla protezione contro la disdetta a livello di apprezzamento delle prove o di ripartizione delle spese di giustizia. L’obbligo di motivare è volto innanzitutto a consentire alla parte il cui contratto è stato disdetto di verificare la motivazione.